Art. 5. Commissione tecnico-consultiva 1. Per l'esame delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge e' istituita una commissione tecnico- consultiva, costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, incaricata di fornire il proprio parere alla Giunta regionale. 2. La commissione e' cosi' composta: a) dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o, in sua assenza, dal dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, con funzioni di presidente della commissione; b) da un ingegnere, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'Assessore; c) da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regioanle dell'ambiente, territorio e trasporti, designato dall'Assessore; d) dal capo del Servizio valutazione e controllo investimenti dell'Assesssorato regionale dell'industria, commercio e artigianato; e) da un rappresentante dell'Asseciazione valdostana industriali. 3. I compiti di segreteria della commissione sono assicurati da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.