Art. 5.
                   Commissione tecnico-consultiva
 
   1. Per l'esame delle domande  dirette  ad  ottenere  i  contributi
previsti  dalla  presente legge e' istituita una commissione tecnico-
consultiva,  costituita  con  decreto  del  presidente  della  Giunta
regionale,  incaricata  di  fornire  il  proprio  parere  alla Giunta
regionale.
   2. La commissione e' cosi' composta:
     a)   dall'Assessore   regionale   all'industria,   commercio   e
artigianato   o,   in   sua   assenza,  dal  dirigente  del  Servizio
dell'industria,  artigianato  e  energia  dell'assessorato  regionale
dell'industria,  commercio  e artigianato, con funzioni di presidente
della commissione;
     b) da un ingegnere, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici, designato dall'Assessore;
     c)   da   un   funzionario,    con    qualifica    dirigenziale,
dell'Assessorato  regioanle  dell'ambiente,  territorio  e trasporti,
designato dall'Assessore;
      d) dal capo del Servizio valutazione e  controllo  investimenti
dell'Assesssorato regionale dell'industria, commercio e artigianato;
     e)    da    un   rappresentante   dell'Asseciazione   valdostana
industriali.
   3. I compiti di segreteria della commissione sono assicurati da un
funzionario  dell'Assessorato  regionale  dell'industria, commercio e
artigianato.