Art. 6.
        Alienazione, mutamento di destinazione degli immobili
                  o sostituzione di impianti fissi
 
   1. Qualora l'impresa beneficiaria del contributo intenda  alienare
o  mutare  destinazione  degli  immobili o impianti fissi finanziati,
deve   ototenere,   tramite   apposita   istanza,    la    preventiva
autorizzazione dell'assessorato regionale dell'industria, commercio e
artigianato   e   deve   provvedere,   entro   trenta   giorni  dalla
comunicazione della  concessione  dell'autorizzazione,  a  restituire
l'intero   ammontare   del   contributo  maggiorato  degli  interessi
calcolati sulla base della media ponderata  del  tasso  ufficiale  di
sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.
   2.  L'eventuale sostituzione di impianti fissi finanziati ai sensi
della  presente  legge  dovra'  essere  preventivamente   autorizzata
dall'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.