Art. 6. Alienazione, mutamento di destinazione degli immobili o sostituzione di impianti fissi 1. Qualora l'impresa beneficiaria del contributo intenda alienare o mutare destinazione degli immobili o impianti fissi finanziati, deve ototenere, tramite apposita istanza, la preventiva autorizzazione dell'assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione, a restituire l'intero ammontare del contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione. 2. L'eventuale sostituzione di impianti fissi finanziati ai sensi della presente legge dovra' essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.