Art. 8.
                       Sanzioni amministrative
 
   1. Per la violazione di cui all'art. 7, comma 1, e'  applicata  ai
trasgressori   la  sanzione  amministrativa  da  L.  6.000.000  a  L.
20.000.000.
   2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.
689, recante modifiche al sistema penale.
   3.  I  provvedimenti delle sanzioni amministrative sono introitati
al capitolo 07700  (Proventi  pene  pecuniarie  per  contravvenzioni)
della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.