Art. 8. Sanzioni amministrative 1. Per la violazione di cui all'art. 7, comma 1, e' applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da L. 6.000.000 a L. 20.000.000. 2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. 3. I provvedimenti delle sanzioni amministrative sono introitati al capitolo 07700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.