Art. 9.
                          Norme finanziarie
 
   1.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
previsto  in   L.   1.000   milioni   per   l'anno   1992,   gravera'
sull'istituendo capitolo 47020 del bilancio per l'esercizio in corso.
   2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provede mediante
riduzione  di  pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020
(Fondo globale per il  finanziamento  di  spese  di  investimento)  a
valere  sull'intervento  previsto  all'allegato  n. 8 al bilancio per
l'esercizio  1992   relativo   agli   interventi   per   l'assistenza
tecnologica  alle  imprese  industriali  (Area  sviluppo  economico -
Interventi settoriali - D 4. 3. 1. ).
   3.  Per gli esercizi futuri l'onere relativo sara' determinato con
legge di bilancio ai sensi dell'art.  15  della  legge  regionale  27
dicembre  1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita'
generale della regione autonoma Valle d'Aosta).