Art. 9. Norme finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 1.000 milioni per l'anno 1992, gravera' sull'istituendo capitolo 47020 del bilancio per l'esercizio in corso. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1992 relativo agli interventi per l'assistenza tecnologica alle imprese industriali (Area sviluppo economico - Interventi settoriali - D 4. 3. 1. ). 3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sara' determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della regione autonoma Valle d'Aosta).