IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1. La presente legge disciplina  l'effettuazione  delle  nomine  e
delle  designazioni  che  competono alla Regione Basilicata in base a
leggi e regolamenti statali  o  regionali  e  convenzioni  con  enti,
istituti ed organismi pubblici e privati.
   2.  Le  disposizioni  e  le  procedure della presente legge non si
applicano alle nomine e designazioni nei casi:
     a)  di  rappresentanza  politica   inerente   alla   carica   di
consigliere regionale;
     b)   di   rappresentanza  di  diritto  in  funzione  di  cariche
ricoperte;
     c) in cui la persona da nominare o da designare sia direttamente
e immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti,  statuti
o convenzioni;
     d)  in  cui,  in  forza di specifiche disposizioni, si tratti di
designare dipendenti dell'amministrazione regionale  in  ragione  dei
rispettivi compiti d'ufficio;
     e)  in  cui  la  persona  da  nominare,  anche  in  relazione  a
designazioni multiple, non rappresenti  la  Regione  ma  organismi  a
questa estranei.