IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'effettuazione delle nomine e delle designazioni che competono alla Regione Basilicata in base a leggi e regolamenti statali o regionali e convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati. 2. Le disposizioni e le procedure della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni nei casi: a) di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale; b) di rappresentanza di diritto in funzione di cariche ricoperte; c) in cui la persona da nominare o da designare sia direttamente e immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni; d) in cui, in forza di specifiche disposizioni, si tratti di designare dipendenti dell'amministrazione regionale in ragione dei rispettivi compiti d'ufficio; e) in cui la persona da nominare, anche in relazione a designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.