Art. 10. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi 1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili. 2. Non e' consentito essere nominati per lo stesso o per altro incarico, compreso tra quelli disciplinati dalla presente legge, per piu' di due volte, indipendentemente dell'effettivo periodo di permanenza nella carica.