Art. 10.
             Limitazioni per l'esercizio degli incarichi
 
   1. Gli incarichi di cui alla presente  legge  non  sono  tra  loro
cumulabili.
   2.  Non  e'  consentito  essere nominati per lo stesso o per altro
incarico, compreso tra quelli disciplinati dalla presente legge,  per
piu'  di  due  volte,  indipendentemente  dell'effettivo  periodo  di
permanenza nella carica.