Art. 11. Obblighi, revoca, decadenza dei nominati 1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione nell'espletamento del proprio mandato sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla. 2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo comma gli organi regionali, che hanno provveduto alla nomina o designazione, possono revocarla, sentita la Commissione consiliare competente. 3. I presenza di trasgressioni delle previsioni della presente legge, il Consiglio regionale, entro il termine perentorio di 30 giorni, dichiara la decadenza dagli incarichi della persona interessata.