Art. 11.
              Obblighi, revoca, decadenza dei nominati
 
   1. Coloro che  sono  stati  nominati  o  designati  dalla  Regione
nell'espletamento  del proprio mandato sono tenuti a conformarsi agli
indirizzi della programmazione regionale nei  settori  di  competenza
degli   enti,   istituti   od   organismi  in  cui  sono  chiamati  a
rappresentarla.
   2. In caso di inosservanza degli obblighi  di  cui  al  precedente
primo  comma gli organi regionali, che hanno provveduto alla nomina o
designazione, possono revocarla, sentita  la  Commissione  consiliare
competente.
   3.  I  presenza  di  trasgressioni delle previsioni della presente
legge, il Consiglio regionale, entro  il  termine  perentorio  di  30
giorni,   dichiara   la   decadenza  dagli  incarichi  della  persona
interessata.