Art. 12.
                     Norme transitorie e finali
 
   1. Per gli enti attualmente retti  da  gestione  commissariale  la
ricostituzione  degli  organi  dovra'  avvenire  entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   2. La limitazione di cui al secondo comma del precedente  art.  10
non  si  applica  alle  nomine effettuate o in corso di effettuazione
nella corrente legislatura regionale.
   3. Sono abrogate le leggi  regionali  25  marzo  1983  n.  11,  19
novembre  1984, n. 35, 14 ottobre 1988 n. 10, 5 settembre 1988 n. 36,
nonche' tutte  le  norme  in  contrasto  con  le  disposizioni  della
presente legge.