Art. 12. Norme transitorie e finali 1. Per gli enti attualmente retti da gestione commissariale la ricostituzione degli organi dovra' avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 10 non si applica alle nomine effettuate o in corso di effettuazione nella corrente legislatura regionale. 3. Sono abrogate le leggi regionali 25 marzo 1983 n. 11, 19 novembre 1984, n. 35, 14 ottobre 1988 n. 10, 5 settembre 1988 n. 36, nonche' tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.