Art. 2.
                          Organi competenti
 
   1.  La competenza ad effettuare le nomine e le designazioni di cui
alla presente legge e' attribuita agli organi regionali dallo Statuto
o da norme e disposizioni specifiche.
   2. In assenza di esplicite indicazioni la  competenza  si  intende
attribuita al Consiglio regionale.