Art. 3.
                         Elenco delle nomine
 
   1.  Il  Presidente  del Consiglio regionale dispone, all'inizio di
ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio  di  quindici
giorni   dalla   sua  elezione  nel  nuovo  Consiglio  regionale,  la
pubblicazione nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  dell'elenco
delle   designazioni  e  delle  nomine  di  competenza  degli  organi
regionali.
   2. L'elenco dovra' indicare:
     a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi;
     b) le fonti legislative e regolamentari, nonche' le  convenzioni
che prevedono l'incarico;
     c) l'organo istituzione regionale cui spetta provvedere;
     d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
     e)  le  indennita'  previste  per  ogni  incarico  e  chi  le ha
proposte;
     f) le persone in carica e chi le ha proposte.
   3. Qualora occorresse procedere a nuove nomine  oltre  il  termine
sopra  indicato, il Presidente del Consiglio provvede alla tempestiva
pubblicazione nel Bollettino della Regione.