Art. 3. Elenco delle nomine 1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua elezione nel nuovo Consiglio regionale, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco delle designazioni e delle nomine di competenza degli organi regionali. 2. L'elenco dovra' indicare: a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi; b) le fonti legislative e regolamentari, nonche' le convenzioni che prevedono l'incarico; c) l'organo istituzione regionale cui spetta provvedere; d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico; e) le indennita' previste per ogni incarico e chi le ha proposte; f) le persone in carica e chi le ha proposte. 3. Qualora occorresse procedere a nuove nomine oltre il termine sopra indicato, il Presidente del Consiglio provvede alla tempestiva pubblicazione nel Bollettino della Regione.