Art. 4. Proposte di nomina e documentazione 1. Per gli incarichi di competenza del Consiglio regionale il Presidente o la Giunta reginale, i Gruppi consiliari o i singoli consiglieri regionali, ordini professionali, associazioni ed organismi pubblici o privati, per i settori di specifico interesse, nonche' singoli cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, inoltrano al Presidente del Consiglio regionale le proposte di candidatura, accompagnate da una dichiarazione sostituitiva di atto di notorieta' da parte del candidato che deve indicare: a) i dati anagrafici completi e la residenza; b) i titoli di studio; c) il curriculum professionale e l'occupazione abituale; d) l'elenco delle cariche pubbliche ed in Societa' a partecipazione pubblica, nonche' in societa' private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente; e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione; f) l'inesistenza delle situazioni richiamate dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni; g) l'inesistenza di situazioni di incompatibilita' e di conflitto di interesse, in relazione all'incarico di ricoprire; h) la consistenza del proprio patrimonio; i) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali; l) la disponibilita' ad accettare l'incarico. 2. E' data facolta' al proponente di fornire, a corredo della proposta di candidatura, ogni ulteriore documento o elemento di valutazione ritenuto utile. 3. Per gli incarichi di competenza degli altri organi regionali, le proposte di nomina devono essere corredate dalla medesima documentazione di cui al precedente primo comma. 4. L'infedelta' delle dichiarazioni di cui al precedente primo comma comportano, in caso di elezione, la decadenza della nomina o disignazione, ferma restando la validita' degli atti nel frattempo compiuti. 5. Le dichiarazioni di cui alle lettera h) e i) del precedente primo comma devono essere presentate anche alla scadenza del mandato, entro il trentesimo giorno dalla relativa data.