Art. 4.
                 Proposte di nomina e documentazione
 
   1. Per gli incarichi di  competenza  del  Consiglio  regionale  il
Presidente  o  la  Giunta  reginale,  i Gruppi consiliari o i singoli
consiglieri  regionali,   ordini   professionali,   associazioni   ed
organismi  pubblici  o privati, per i settori di specifico interesse,
nonche' singoli cittadini  iscritti  nelle  liste  elettorali  di  un
comune della Regione, inoltrano al Presidente del Consiglio regionale
le   proposte  di  candidatura,  accompagnate  da  una  dichiarazione
sostituitiva di atto di notorieta' da parte del  candidato  che  deve
indicare:
     a) i dati anagrafici completi e la residenza;
     b) i titoli di studio;
     c) il curriculum professionale e l'occupazione abituale;
     d)   l'elenco   delle   cariche   pubbliche  ed  in  Societa'  a
partecipazione pubblica, nonche' in  societa'  private  iscritte  nei
pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;
     e)   i   requisiti   posseduti   in   relazione  alla  nomina  o
designazione;
     f)  l'inesistenza  delle  situazioni  richiamate  dalla legge 19
marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
     g)  l'inesistenza  di  situazioni  di  incompatibilita'   e   di
conflitto di interesse, in relazione all'incarico di ricoprire;
     h) la consistenza del proprio patrimonio;
     i)  l'intervenuta  dichiarazione  di  tutti  i  redditi  ai fini
fiscali;
     l) la disponibilita' ad accettare l'incarico.
   2. E' data facolta' al proponente  di  fornire,  a  corredo  della
proposta  di  candidatura,  ogni  ulteriore  documento  o elemento di
valutazione ritenuto utile.
   3. Per gli incarichi di competenza degli altri  organi  regionali,
le   proposte  di  nomina  devono  essere  corredate  dalla  medesima
documentazione di cui al precedente primo comma.
   4. L'infedelta' delle dichiarazioni di  cui  al  precedente  primo
comma  comportano,  in  caso di elezione, la decadenza della nomina o
disignazione, ferma restando la validita' degli  atti  nel  frattempo
compiuti.
   5.  Le  dichiarazioni  di  cui alle lettera h) e i) del precedente
primo comma devono essere presentate anche alla scadenza del mandato,
entro il trentesimo giorno dalla relativa data.