Art. 5.
                 Parere della commissione consiliare
 
   1. Le nomine e le designazioni di cui  alla  presente  legge,  ivi
comprese   quelle   commissariali,  sono  soggette  al  parere  della
Commissione consiliare competente per le questioni istituzionali.
   2. La Commissione esprime il proprio  parere  anche  nei  casi  di
conferma   degli  incarichi,  sulla  base  dei  dati  documentali  di
valutazione forniti a corredo delle  proposte  di  candidatura  o  di
nomina.
   3. Spetta alla Commissione valutare per ogni nomina o designazione
i  requisiti  necessari  all'espletamento dell'incarico quando non vi
siano specifiche indicazioni nelle leggi,  nei  regolamenti  e  nelle
convenzioni o quando ricorrano previsioni normative generiche.
   4. La Commissione esamina singolarmente le proposte di candidatura
agli  incarichi  e  verifica la rispondenza tra i requisiti posseduti
dai candidati e quelli  richiesti  specificamente  dalle  leggi,  dai
regolamenti e dalle convenzioni o determinati ai sensi del precedente
comma.
   5.  Il  Presidente  della  Commissione trasmette immediatamente al
Presidente del Consiglio tutti i pareri espressi per ciascuna nomina,
dando atto che per la nomina di cui trattasi non sono pervenute altre
condidature.
   6. Qualora gli organi competenti ritengano di procedere a nomine o
designazioni,  che  hanno   ottenuto   in   parere   negativo   della
Commissione, devono formulare una nuova richiesta di parere.
   7.  La Commissione esprime il proprio parere entro dieci giorni da
quando e' pervenuta la richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza
dell'espressione del parere della  Commissione,  l'organo  competente
puo'  procedere alla nomina o alla designazione dando atto, comunque,
che le  persone  da  nominare  o  designare  siano  in  possesso  dei
necessari  requisiti  ed  acquisendo  la  documentazione  di  cui  al
precedente art. 4.