Art. 5. Parere della commissione consiliare 1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle commissariali, sono soggette al parere della Commissione consiliare competente per le questioni istituzionali. 2. La Commissione esprime il proprio parere anche nei casi di conferma degli incarichi, sulla base dei dati documentali di valutazione forniti a corredo delle proposte di candidatura o di nomina. 3. Spetta alla Commissione valutare per ogni nomina o designazione i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico quando non vi siano specifiche indicazioni nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni o quando ricorrano previsioni normative generiche. 4. La Commissione esamina singolarmente le proposte di candidatura agli incarichi e verifica la rispondenza tra i requisiti posseduti dai candidati e quelli richiesti specificamente dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni o determinati ai sensi del precedente comma. 5. Il Presidente della Commissione trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio tutti i pareri espressi per ciascuna nomina, dando atto che per la nomina di cui trattasi non sono pervenute altre condidature. 6. Qualora gli organi competenti ritengano di procedere a nomine o designazioni, che hanno ottenuto in parere negativo della Commissione, devono formulare una nuova richiesta di parere. 7. La Commissione esprime il proprio parere entro dieci giorni da quando e' pervenuta la richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza dell'espressione del parere della Commissione, l'organo competente puo' procedere alla nomina o alla designazione dando atto, comunque, che le persone da nominare o designare siano in possesso dei necessari requisiti ed acquisendo la documentazione di cui al precedente art. 4.