Art. 6.
                        Modalita' di elezione
 
   1.  La elezione o la designazione da parte del Consiglio regionale
di sei o piu' rappresentanti della Regione presso Enti,  Istituti  ed
Organismi  pubblici  e privati in base a leggi, regolamenti statali o
regionali e convenzioni, avviene con sistema proporzionale, su  liste
concorrenti  presentate  dai  capi  gruppo  consiliari  almeno cinque
giorni prima della seduta nella quale si provvede  alla  votazione  e
composte  da  un  numero  massimo  pari ai due terzi dei candidati da
designare o da eleggere.
   2. In caso di rinuncia o decadenza di uno o piu' membri  eletti  o
designati,  il  Consiglio  regionale  provvede  alla  sostituzione su
proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista
comprendente il rinunciatario o il decaduto.
   3. Le liste sono validamente presentate se composte da  candidati,
sui  quali ha espresso un parere favorevole la competente Commissione
Consiliare, o se, in caso di inadempienza di questa, corredata  dalla
documentazione di cui al precedente art. 4.
   4.  L'elezione  da parte del Consiglio regionale di rappresentanti
della Regione di numero inferiore a sei avviene a maggioranza  e  con
voto limitato ad un massimo di due terzi dei candidati da eleggere.