Art. 6. Modalita' di elezione 1. La elezione o la designazione da parte del Consiglio regionale di sei o piu' rappresentanti della Regione presso Enti, Istituti ed Organismi pubblici e privati in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, avviene con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composte da un numero massimo pari ai due terzi dei candidati da designare o da eleggere. 2. In caso di rinuncia o decadenza di uno o piu' membri eletti o designati, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista comprendente il rinunciatario o il decaduto. 3. Le liste sono validamente presentate se composte da candidati, sui quali ha espresso un parere favorevole la competente Commissione Consiliare, o se, in caso di inadempienza di questa, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 4. 4. L'elezione da parte del Consiglio regionale di rappresentanti della Regione di numero inferiore a sei avviene a maggioranza e con voto limitato ad un massimo di due terzi dei candidati da eleggere.