Art. 7. Durata in carica, proroga, rinnovo e decadenza degli organi di amministrazione 1. Tutte le nomine di competenza degli organi regionali scadano al termine della legislatura nella quale sono stati effettuate, indipendentemente dalle previsioni contenute in leggi speciali, particolari o settoriali, statuti, regolamenti degli organismi cui le nomine si riferiscono, e devono essere rinnovate nei termini di cui al successivo secondo comma. 2. Le nomine, cosi' scadute, devono essere rinnovate obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle nomine di cui al precedente art. 3. 3. In caso di organi collegiali scaduti, nel periodo in cui agiscono in regime di proroga, possono adottare esclusivamente agli atti urgenti e indifferibili. 4. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi. 5. Nei casi in cui ricorrano le condizioni per lo scioglimento di organi con la conseguente nomina di commissari, la ricostituzione degli organi deve avvenire entro 90 giorni dalla nomina dei commissari.