Art. 7.
           Durata in carica, proroga, rinnovo e decadenza
                   degli organi di amministrazione
 
   1. Tutte le nomine di competenza degli organi regionali scadano al
termine   della   legislatura  nella  quale  sono  stati  effettuate,
indipendentemente  dalle  previsioni  contenute  in  leggi  speciali,
particolari o settoriali, statuti, regolamenti degli organismi cui le
nomine  si  riferiscono, e devono essere rinnovate nei termini di cui
al successivo secondo comma.
   2.   Le   nomine,   cosi'   scadute,   devono   essere   rinnovate
obbligatoriamente  entro  il  termine  di quarantacinque giorni dalla
data di pubblicazione dell'elenco delle nomine di cui  al  precedente
art. 3.
   3.  In  caso  di  organi  collegiali  scaduti,  nel periodo in cui
agiscono in regime di proroga, possono adottare  esclusivamente  agli
atti urgenti e indifferibili.
   4. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi.
   5.  Nei casi in cui ricorrano le condizioni per lo scioglimento di
organi con la conseguente nomina  di  commissari,  la  ricostituzione
degli   organi  deve  avvenire  entro  90  giorni  dalla  nomina  dei
commissari.