Art. 8. Poteri sostitutivi di nomina 1. Per le nomine spettanti al Consiglio regionale, ove questo non procede ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al secondo comma del precedente art. 7, esso viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente, entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza e' trasferita al Presidente del Consiglio che e' tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi tre giorni, sentiti i capigruppo consiliari. 2. In caso di inadempienze relative a nomine da effettuarsi con le procedure di cui al primo, al secondo e quarto comma del precedente art. 6, nell'effettuazione delle nomine il Presidente del Consiglio regionale terra' conto delle liste o delle candidature, anche parziali, eventualmente presentate nei termini e sostenute da una documentazione probante. 3. Per le nomine spettanti alla Giunta regionale, ove questa non proceda ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al secondo comma del precedente art. 7, essa viene convocata d'urgenza per deliberare esclusivamente entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora la Giunta regionale non vi provveda, la relativa competenza e' trasferita al Presidente della Giunta regionale che adotta i relativi decreti entro i successivi tre giorni. 4. In assenza o, comunque, in carenza di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previstidalla legge, il Consiglio o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di quelle per le quali non siano state avanzate candidature validamente documentate e di numero sufficiente. 5. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo non e' richiesta l'acquisizione del parere della Commissione consiliare, di cui al precedente art. 5, ma chi procede ad effettuare le nomine e' tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.