Art. 8.
                    Poteri sostitutivi di nomina
 
   1. Per le nomine spettanti al Consiglio regionale, ove questo  non
procede  ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al
secondo comma  del  precedente  art.  7,  esso  viene  immediatamente
convocato  in  seduta  straordinaria  per  deliberare esclusivamente,
entro  la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al
precedente art. 3. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella
seduta  straordinaria,  la  relativa  competenza  e'  trasferita   al
Presidente  del  Consiglio  che e' tenuto ad adottare i relativi atti
entro i successivi tre giorni, sentiti i capigruppo consiliari.
   2. In caso di inadempienze relative a nomine da effettuarsi con le
procedure di cui al primo, al secondo e quarto comma  del  precedente
art.  6,  nell'effettuazione delle nomine il Presidente del Consiglio
regionale  terra'  conto  delle  liste  o  delle  candidature,  anche
parziali,  eventualmente  presentate  nei  termini e sostenute da una
documentazione probante.
   3. Per le nomine spettanti alla Giunta regionale, ove  questa  non
proceda  ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al
secondo comma del precedente art. 7, essa viene  convocata  d'urgenza
per  deliberare esclusivamente entro la citata scadenza, sulle nomine
incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3.  Qualora  la  Giunta
regionale  non  vi  provveda, la relativa competenza e' trasferita al
Presidente della Giunta regionale che adotta i relativi decreti entro
i successivi tre giorni.
   4. In assenza o, comunque, in carenza di designazioni da parte  di
soggetti terzi nei casi previstidalla legge, il Consiglio o la Giunta
regionale,  secondo  le  rispettive competenze, previa verifica della
sussistenza dei requisiti  richiesti,  possono  eleggere  o  nominare
altre  persone  al  posto  di  quelle  per  le  quali non siano state
avanzate candidature validamente documentate e di numero sufficiente.
   5. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo non e'
richiesta l'acquisizione del parere della Commissione consiliare,  di
cui  al  precedente art. 5, ma chi procede ad effettuare le nomine e'
tenuto a dare atto che le  persone  nominate  sono  in  possesso  dei
necessari requisiti.