Art. 9.
                          Incompatibilita'
 
   1.  Le  nomine  e  le designazioni di cui alla presente legge sono
incompatibili con le funzioni di:
     a) membro del governo o del Parlamento nazionale o europeo;
     b) membro della Giunta o del Consiglio regionale, fatti salvi  i
casi di cui al secondo comma del precedente art. 1;
     c) presidente o assessore delle Amministrazioni Provinciali;
     d)   dipendente   dello   Stato,   della   Regione  o  di  altra
amministrazione, il  quale  assolva  mansioni  direttamente  inerenti
all'esercizio  della  vigilanza o del controllo sull'organo nel quale
avviene la designazione o la nomina;
     e) magistrato: ordinario, del Consiglio di Stato, dei  Tribunali
amministrativi  regionali,  della  Corte  dei  Conti  e di ogni altra
giurisdizione speciale;
     f) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato;
     g)  appartenente  alle  forze  armate  in  servizio   permanente
effettivo.
   2.   Sono   fatte   salve   eventuali   incompatibilita'   sancite
espressamente da leggi dello Stato o da normative  o  regolamenti  di
istituzioni o organismi extra o sovraregionali.
   3.  Nelle situazioni di incompatibilita' previste dal primo comma,
l'atto di nomina o  di  designazione  diviene  nullo  se  la  persona
interessata,  al  momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non
elimini le cause d'incompatibilita' presentando le  dimissioni  dalle
cariche  incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto
inerente all'esercizio delle loro funzioni.