Art. 9. Incompatibilita' 1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del governo o del Parlamento nazionale o europeo; b) membro della Giunta o del Consiglio regionale, fatti salvi i casi di cui al secondo comma del precedente art. 1; c) presidente o assessore delle Amministrazioni Provinciali; d) dipendente dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, il quale assolva mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina; e) magistrato: ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo. 2. Sono fatte salve eventuali incompatibilita' sancite espressamente da leggi dello Stato o da normative o regolamenti di istituzioni o organismi extra o sovraregionali. 3. Nelle situazioni di incompatibilita' previste dal primo comma, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata, al momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non elimini le cause d'incompatibilita' presentando le dimissioni dalle cariche incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle loro funzioni.