Art. 2.
 
   Ai   rapporti   giuridici   ed   economici,   gia'   facenti  capo
all'E.CO.PRO.L., subentra la Regione Basilicata.
   All'uopo vi provvede entro 30 giorni dalla nomina  un  Commissario
liquidatore nominato dalla Giunta regionale.
   Al Commissario spetta un compenso forfettario di L. 1.000.000.