Art. 4. Il personale dell'E.CO.PRO.L. inquadrato nei ruoli del personale regionale e' iscritto alla Cassa Pensioni per i Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.) e, ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (I.N.A.D.E.L.). L'iscrizione di cui al comma precedente avra' effetto a decorrere dalla data di inquadramento presso l'Ente soppresso, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.