Art. 4.
 
   Il  personale  dell'E.CO.PRO.L. inquadrato nei ruoli del personale
regionale e' iscritto alla Cassa Pensioni per i Dipendenti degli Enti
Locali (C.P.D.E.L.) e, ai fini  del  trattamento  di  fine  servizio,
all'Istituto  Nazionale  per  l'Assistenza  ai  Dipendenti degli Enti
Locali (I.N.A.D.E.L.).
   L'iscrizione di cui al comma precedente avra' effetto a  decorrere
dalla  data  di  inquadramento  presso  l'Ente  soppresso,  ai  sensi
dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.