Art. 2.
 
   La elaborazione del tariffario di cui  al  precedente  art.  1  e'
affidata ad una apposita Commissione di tecnici nominata dalla Giunta
Regionale e composta da:
     a)   n.   3  tecnici  del  Dipartimento  Regionale  Assetto  del
Territorio, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione;
     b)  n.  2  tecnici  del  Dipartimento  Regionale  Agricoltura  e
Foreste;
     c) n. 1 tecnico per ciascuno delle Amministrazioni Provinciali;
     d) n. 1 tecnico per l'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata;
     e) n. 1 tecnico per l'Ente lrrigazione;
     f) n. 1 tecnico per l'E.R.G.A.L.;
     g) n. 1 tecnico per l'A.N.A.S.;
     h)  n. 1 tecnico per ciascuno dei seguenti Consorzi di Bonifica:
"Alta Val D'Agri" e "Bradano e Metaponto";
     i)  n.  1  tecnico  per  ciascuno  degli  Enti  Provinciali  per
l'Edilizia Residenziale (E.P.E.R.);
     l) n. 1 tecnico per l'Ispettorato Regionale Foreste;
     m) n. 1 tecnico per l'Ufficio Lavoro P.T.;
     n)  n.  1  tecnico  per ciascuno dei seguenti Organismi su scala
regionale:  unione  Regionale  Camere  di  Commercio  di  Basilicata,
Associazione  degli  Industriali,  Associazione delle Piccole e Medie
Industrie, Coldiretti, Confagricoltura, unione Coltivatori  Italiani,
Confederazione  Italiana  Agricoltori,  Associazione Generale Cooper-
ative Italiane, Conf. Cooperative di Basilicata, Lega Nazionale Coop-
erative e Mutue, unione Nazionale Cooperative Italiane;
     o) n. 1 tecnico per  ciascuno  dei  seguenti  Ordini  e  Collegi
professionali  su  scala  regionale:  Ordine  degli Ingegneri, Ordine
degli Architetti, Ordine degli Agronomi, Ordine dei Geologi, Collegio
dei  Geometri,  Collegio  dei  Periti  Agrari,  Collegio  dei  Periti
Chimici,   Collegio   dei   Periti  Meccanici,  Collegio  dei  Periti
Elettrotecnici.
   Il tariffario  unico  regionale  e'  approvato,  su  proposta  del
Dipartimento  Assetto  del  Territorio,  dalla  Giunta  Regionale che
provvedera' altresi' alla stampa e divulgazione.
   Entro l'ultimo bimestre di ciascun anno la Commissione provvedera'
all'aggiornamento e/o verifica dei prezzi o all'inserimento di  nuove
voci, da sottoporre ad approvazione a termini del comma precedente.