Art. 10. Contenuti degli schemi di convenzione-tipo 1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere: a) l'indicazione dell'attivita' oggetto della convenzione e della sua modalita' di svolgimento; b) la durata della convenzione; c) i requisiti di professionalita' del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attivita'; d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dalla legge 381/91 - art. 2, comma 5; e) gli standard tecnici relativi alle strutture ed alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporto di lavoro; g) la determinazione dei corrispettivi e le modalita' di pagamento; h) le forme e le modalita' di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; i) il regime dell'inadempienza e le clausole di risoluzione; l) l'obbligo e le modalita' di assicurazione del personale e degli utenti; m) le modalita' di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi all'attivita' di cui all'art. 1, primo comma a) della legge 381/91 per gestione di servizi e' da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata di diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. Nell'ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e' definita in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali. 3. Nella predisposizone degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91: a) deve essere espressamente prevista la finalita' della creazione di opportunita' di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate; b) debbono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entita' della fornitura affidata sia al grado di produttivita' e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.