Art. 10.
             Contenuti degli schemi di convenzione-tipo
 
   1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:
     a)  l'indicazione  dell'attivita'  oggetto  della  convenzione e
della sua modalita' di svolgimento;
     b) la durata della convenzione;
     c) i requisiti di professionalita' del personale impiegato ed in
particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico
dell'attivita';
     d) il ruolo svolto  dai  volontari  impiegati  nel  servizio  in
relazione a quanto previsto dalla legge 381/91 - art. 2, comma 5;
     e)   gli  standard  tecnici  relativi  alle  strutture  ed  alle
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
     f) le norme contrattuali applicate in  materia  di  rapporto  di
lavoro;
     g)  la  determinazione  dei  corrispettivi  e  le  modalita'  di
pagamento;
     h)  le  forme  e  le  modalita'  di  verifica  e  vigilanza  con
particolare riguardo alla tutela degli utenti;
     i) il regime dell'inadempienza e le clausole di risoluzione;
     l)  l'obbligo  e  le  modalita' di assicurazione del personale e
degli utenti;
     m) le modalita' di raccordo  con  gli  uffici  competenti  nella
materia oggetto della convenzione.
   2.  Per  quanto  concerne  gli schemi di convenzione-tipo relativi
all'attivita' di cui all'art. 1, primo comma a)  della  legge  381/91
per gestione di servizi e' da intendersi l'organizzazione complessiva
e  coordinata  di  diversi fattori materiali, immateriali e umani che
concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle
mere prestazioni di manodopera.
   Nell'ambito di riferimento  per  la  identificazione  dei  servizi
socio-sanitari  ed  educativi  e'  definita  in  relazione  a  quanto
stabilito dalla normativa di settore anche  in  attuazione  di  norme
nazionali.
   3.  Nella predisposizone degli schemi di convenzione-tipo relativi
alla fornitura di beni e  servizi  di  cui  all'art.  5  della  legge
381/91:
     a)   deve  essere  espressamente  prevista  la  finalita'  della
creazione di opportunita' di lavoro e  di  formazione  al  lavoro  di
persone svantaggiate;
     b)  debbono  essere indicati i criteri per determinare il numero
di  lavoratori  svantaggiati  sia  in  relazione  all'entita'   della
fornitura  affidata  sia  al  grado  di produttivita' e al fabbisogno
formativo delle persone svantaggiate inserite.