Art. 11.
                  Determinazione dei corrispettivi
 
   1. Nella determinazione dei corrispettivi  le  convenzioni  devono
far riferimento ai seguenti criteri:
     a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
     nel   caso   di  servizi  standardizzati  i  corrispettivi  sono
determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento
per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza  della
regione  vengono emanate dagli Assessori competenti e sono oggetto di
aggiornamento annuale sulla base  di  analisi  comparate  dei  costi-
qualita' su campioni di realta' pubbliche e private;
     nel   caso   di  servizi  innovativi  o  non  standardizzati,  i
corrispettivi sono determinati sulla base  dei  dati  desumibili  dal
progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;
     b)  per  la  fornitura  di beni e servizi di cui all'rt. 5 della
legge 381/91  i  corrispettivi  vengono  determinati  sulla  base  di
parametri  oggettivi  di  costo  quali  i  mercuriali delle Camere di
commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.