Art. 13. Tipologie di intervento 1. Al fine di sostenere le capacita' operative del settore attraverso interventi coordinati che, coinvolgendo Enti pubblici ed enti cooperativi, siano in grado di moltiplicare l'efficacia le occasioni di sviluppo del settore stesso, la regione determina, all'atto dell'approvazione del bilancio: 1) incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegni e sviluppo del settore; 2) incentivi specifici a favore di singole iniziative; 2. Gli interventi di cui al punto 1) del comma precedente si articolano in: a) finanziamenti di attivita' formative e di svilupo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate; b) finanziamento di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attivita' integrate fra cooperative; c) concessione ad enti pubblici di contributi finalizzati a favorire l'affidamento alla cooperative sociali di fornire di beni o servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91. 3. Gli interventi di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo consistono in: a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e ai loro consorzi; b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento; c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali; d) mutui agevolati per i programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passivita' onerose.