Art. 13.
                       Tipologie di intervento
 
   1.  Al  fine  di  sostenere  le  capacita'  operative  del settore
attraverso interventi coordinati che, coinvolgendo Enti  pubblici  ed
enti  cooperativi,  siano  in  grado  di  moltiplicare l'efficacia le
occasioni di sviluppo  del  settore  stesso,  la  regione  determina,
all'atto dell'approvazione del bilancio:
    1)  incentivi  generali  finalizzati  alla promozione, sostegni e
sviluppo del settore;
    2) incentivi specifici a favore di singole iniziative;
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  punto 1) del comma precedente si
articolano in:
     a) finanziamenti di  attivita'  formative  e  di  svilupo  delle
risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate;
     b)  finanziamento  di  iniziative  consortili  finalizzate  allo
sviluppo di attivita' integrate fra cooperative;
     c) concessione ad enti  pubblici  di  contributi  finalizzati  a
favorire  l'affidamento alla cooperative sociali di fornire di beni o
servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91.
   3. Gli interventi di cui al punto 2) del primo comma del  presente
articolo consistono in:
     a)  iniziative  di sostegno alla fase di avvio delle cooperative
sociali e ai loro consorzi;
     b) contributi per il sostegno di iniziative  di  sperimentazione
di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento;
     c)   contributi   per  l'abbattimento  dei  tassi  di  interesse
ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali;
     d) mutui agevolati per i programmi di investimento,  sviluppo  e
consolidamento di passivita' onerose.