Art. 2.
                 Istituzione della sezione dell'albo
 
   E' istituita la  sezione  dell'albo  regionale  delle  cooperative
sociali articolato nelle seguenti sotto sezioni:
     a)  sotto  sezione  A), nella quale sono iscritte le cooperative
che gestiscono servizi socio-santiari ed educativi;
     b)  sotto  sezione  B), nella quale sono iscritte le cooperative
che svolgono attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali e
di  servizi  -  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  di  persone
svantaggiate;
     c) sotto sezione C), nella quale sono iscritti i consorzi di cui
all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.