Art. 2. Istituzione della sezione dell'albo E' istituita la sezione dell'albo regionale delle cooperative sociali articolato nelle seguenti sotto sezioni: a) sotto sezione A), nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-santiari ed educativi; b) sotto sezione B), nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) sotto sezione C), nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.