Art. 3.
                     Requisiti per l'iscrizione
 
   1. Possono essere iscritte alla sezione di cui all'art. 2 le coop-
erative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione e
che  risultino iscritti nella sezione ottava del registro prefettizio
delle cooperative.
   2. Per ottenere l'iscrizione, le  cooperative  debbono  presentare
alla  Regione  Basilicata  - dipartimento sicurezza sociale - domanda
correlata da:
     a) certificato di iscrizione alla sezione  ottava  del  registro
prefettizio;
     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
     c)  autocertificazione  circa  gli ambiti di attivita' di cui la
cooperativa agricola opera ed i relativi servizi;
     d) autocertificazione sulla composiione della compagine sociale;
     e)  relazione  sulle  caratteristiche  professionali  di  quanti
operano all'interno della cooperativa;
     f) relazione sull'attivita' svolta;
     g) copia dell'ultimo bilancio;
     h)  per  le  cooperative  che  chiedono l'iscrizione nella sotto
sezione B) certificazione  circa  la  presenza  -  all'interno  della
compagine  sociale - di lavoratori svantaggiati nella misura prevista
dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
     i) dichiarazione del rappresentante legale di non essere incorsi
in violazione in materia di lavoro - previdenziali e  fiscali  -  non
conciliabili in via amministrativa.
   3.  Nel  caso  di cooperative di nuova costituzione i documenti di
cui alle letere c), f), g), sono sostituiti da un articolato progetto
relativo all'attivita' che la cooperativa intende svolgere.
   4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:
     a) certificato di iscrizione nella sezione ottava  del  registro
prefettizio;
     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
     c) relazione sull'attivita' svolta;
     d) copia dell'ultimo bilancio;
     e) certificazione circa la presenza di cooperative sociali nella
misura prevista dall'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
   5.  L'iscrizione all'albo regionale viene disposta con decreto del
Presidente su conforme delibera della Giunta regionale, entro novanta
giorni dalla data di ricezione della domanda  completa  di  tutta  la
documentazione richiesta.
   6.  Il provvedimento e' notificato al richiedente, alla Prefettura
ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione  ed
e' pubblicato per estratto, sul Bollettino ufficiale della regione.
   7.  In  caso  di  rigetto  della domanda, viene data comunicazione
scritta ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.