Art. 3. Requisiti per l'iscrizione 1. Possono essere iscritte alla sezione di cui all'art. 2 le coop- erative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione e che risultino iscritti nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative. 2. Per ottenere l'iscrizione, le cooperative debbono presentare alla Regione Basilicata - dipartimento sicurezza sociale - domanda correlata da: a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; c) autocertificazione circa gli ambiti di attivita' di cui la cooperativa agricola opera ed i relativi servizi; d) autocertificazione sulla composiione della compagine sociale; e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano all'interno della cooperativa; f) relazione sull'attivita' svolta; g) copia dell'ultimo bilancio; h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sotto sezione B) certificazione circa la presenza - all'interno della compagine sociale - di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; i) dichiarazione del rappresentante legale di non essere incorsi in violazione in materia di lavoro - previdenziali e fiscali - non conciliabili in via amministrativa. 3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle letere c), f), g), sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attivita' che la cooperativa intende svolgere. 4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio; b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; c) relazione sull'attivita' svolta; d) copia dell'ultimo bilancio; e) certificazione circa la presenza di cooperative sociali nella misura prevista dall'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 5. L'iscrizione all'albo regionale viene disposta con decreto del Presidente su conforme delibera della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. 6. Il provvedimento e' notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' pubblicato per estratto, sul Bollettino ufficiale della regione. 7. In caso di rigetto della domanda, viene data comunicazione scritta ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.