Art. 5. Cancellazione 1. La cancellazione degli enti cooperativi dalla sezione dell'albo regionale e' disposta con decreto del Presidente, su conforme delibera della Giunta regionale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, o quando non sia stata effettuata entro l'anno, la revisione di cui all'art. 5, terzo comma, legge 8 novembre 1991, n. 381. 2. La cancellazione e' disposta altresi' quando le cooperative o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattive da piu' di ventiquattro mesi o cancellate dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e succes- sive modificazioni, nonche' qualora esso non sia in grado di continuare ad esercitare la propria attivita'. 3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'ente, nonche' alla Prefettura e all'uficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della regione. 4. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 scenta al di sotto del 30% dei lavoratori della cooperativa o quello dei soci volontari di cui all'art. 2, comma 2 della legge 381/91 superi la misura del 50% dei soci, si provvede alla cancellazione qualora la compagine sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data in cui si e' manifestata l'irregolarita'.