Art. 5.
                            Cancellazione
 
   1. La cancellazione degli enti cooperativi dalla sezione dell'albo
regionale  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente,  su  conforme
delibera  della Giunta regionale, quando questi non abbiano adempiuto
agli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, o quando  non  sia
stata  effettuata entro l'anno, la revisione di cui all'art. 5, terzo
comma, legge 8 novembre 1991, n. 381.
   2. La cancellazione e' disposta altresi' quando le  cooperative  o
il  consorzio  siano  stati  sciolti,  risultino  inattive da piu' di
ventiquattro mesi o  cancellate  dal  registro  prefettizio  anche  a
seguito  delle  ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo
del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e  succes-
sive  modificazioni,  nonche'  qualora  esso  non  sia  in  grado  di
continuare ad esercitare la propria attivita'.
   3. Il provvedimento di cancellazione  e'  comunicato  a  mezzo  di
raccomandata   con   ricevuta   di  ritorno  all'ente,  nonche'  alla
Prefettura e  all'uficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  ed  e'  pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale
della regione.
   4. Nel caso in cui il numero dei lavoratori  svantaggiati  di  cui
all'art.   4  scenta  al  di  sotto  del  30%  dei  lavoratori  della
cooperativa o quello dei soci volontari di cui all'art.  2,  comma  2
della  legge  381/91  superi  la misura del 50% dei soci, si provvede
alla  cancellazione  qualora   la   compagine   sociale   non   venga
riequilibrata  entro  un  anno  dalla  data  in cui si e' manifestata
l'irregolarita'.