Art. 7.
             Raccordo con le politiche attive del lavoro
 
   La   regione  riconosce  nelle  cooperative  sociali  un  soggetto
privilegiato  per  l'attuazione  di  politiche  attive   del   lavoro
finalizzato:
     a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-
sanitari ed educativi;
     b)  a  sviluppare  nuova occupazione a favore delle fasce deboli
del mercato del lavoro. Nell'ambito delle possibilita' offerte  dalla
normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi
specifici  volti  a  riconoscere l'attivita' di formazione sul lavoro
svolta dalle cooperative di cui alla lettera  b)  dell'art.  1  della
legge 381/91.