Art. 7. Raccordo con le politiche attive del lavoro La regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzato: a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio- sanitari ed educativi; b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Nell'ambito delle possibilita' offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attivita' di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.