Art. 8. Raccordo con le attivita' di formazione professionale 1. La programmazione regionale, gli atti regolamentari nel campo della formazione professionale debbono prevedere interventi atti a favorire: a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo la formazione di base e l'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attivita' di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attivita' realizzate mediante il ricorso al Fondo sociale europeo ed a altre provvidenze comunitarie. c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori atrtaverso adeguati riconoscimenti e supporti in particolare alle attivita' formative svolte in forma consorziata. 2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale possono prevedere negli organi di gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali.