Art. 8.
        Raccordo con le attivita' di formazione professionale
 
   1.  La  programmazione regionale, gli atti regolamentari nel campo
della formazione professionale debbono prevedere  interventi  atti  a
favorire:
     a)  la  realizzazione  di  uno stretto raccordo tra le strutture
formative e le cooperative sociali riguardo la formazione di  base  e
l'aggiornamento  degli  operatori, anche attraverso l'individuazione,
la  definizione  ed  il  sostegno  di  nuovi  profili   professionali
nell'ambito  delle  attivita'  di  inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati;
     b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche
iniziative  formative   a   favore   dei   lavoratori   svantaggiati,
soprattutto  nel  caso  di  quelle  attivita'  realizzate mediante il
ricorso al Fondo sociale europeo ed a altre provvidenze comunitarie.
     c) autonome iniziative  delle  cooperative  sociali  volte  alla
qualificazione   professionale   del   proprio   personale   ed  alla
qualificazione manageriale degli amministratori  atrtaverso  adeguati
riconoscimenti  e  supporti  in  particolare alle attivita' formative
svolte in forma consorziata.
   2. In relazione a quanto previsto  al  comma  1  le  strutture  di
formazione  professionale  possono prevedere negli organi di gestione
la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali.