Art. 9.
                        C o n v e n z i o n i
 
   1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentita la quarta commissione consiliare,
adotta schemi di convenzione tipo rispettivamente per:
     a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
     b) fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della  legge  8
novembre  1991,  n.  381, secondo i principi formulati dalla presente
legge.
   2. Qualora  le  caratteristiche  del  servizio  lo  consentano  la
convenzione  assume la forma della concessione ex art. 22 della legge
142/90.
   3. Per stipulare la convenzione di cui alla presente legge le  co-
operative ed i consorzi debbono essere iscritte all'albo regionale di
cui all'art. 2.
   4.  La  cancellazione  dell'albo  comporta  la  risoluzione  della
convenzione.
   5. Gli enti pubblici, nell'applicazione dell'art.  5  della  legge
381/91, procedono all'individuazione del contraente mediante gara tra
i soggetti richiedenti.