Art. 9. C o n v e n z i o n i 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la quarta commissione consiliare, adotta schemi di convenzione tipo rispettivamente per: a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i principi formulati dalla presente legge. 2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex art. 22 della legge 142/90. 3. Per stipulare la convenzione di cui alla presente legge le co- operative ed i consorzi debbono essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 2. 4. La cancellazione dell'albo comporta la risoluzione della convenzione. 5. Gli enti pubblici, nell'applicazione dell'art. 5 della legge 381/91, procedono all'individuazione del contraente mediante gara tra i soggetti richiedenti.