IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  5  della  legge  regionale  11  agosto  1988,  n. 30, e'
aggiunto il seguente comma:
    "Per gli interventi finanziati anche in parte con le  risorse  di
cui  all'art.  20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988) si puo' ricorrere al  sistema  della  licitazione  privata  nel
rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto legislativo 19
dicembre  1991,  n.  406  che  ha  dato  attuazione  alla   direttiva
89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici".