Art. 10. Modificazione della denominazione dei Comuni 1. I Comuni possono modificare la propria denominazione. 2. L'iniziativa spetta al Consiglio comunale che, con delibera votata dalla maggioranza assoluta degli assegnati, esprimera' le motivazioni che sorreggono la proposta di modifica ed il nuovo nome da assegnare al Comune. 3. La proposta, resa esecutiva dagli organi di controllo, viene trasmessa al Presidente della Giunta Regionale che la sottoporra' a referendum consultivo ai sensi del precedente art. 6 della presente legge. 4. La proposta di modifica sara' ritenuta valida se la maggioranza assoluta dei votanti esprimera' parere favorevole. 5. La nuova denominazione del Comune e' statuita con legge regionale, su proposta della Giunta Regionale. 6. Ai fini e per gli effetti delle procedure stabilite nel presente articolo, si intendono validamente assunte le iniziative di modifica gia' deliberate dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.