Art. 10.
            Modificazione della denominazione dei Comuni
 
   1. I Comuni possono modificare la propria denominazione.
   2. L'iniziativa spetta al Consiglio  comunale  che,  con  delibera
votata  dalla  maggioranza  assoluta  degli  assegnati, esprimera' le
motivazioni che sorreggono la proposta di modifica ed il  nuovo  nome
da assegnare al Comune.
   3.  La  proposta,  resa esecutiva dagli organi di controllo, viene
trasmessa al Presidente della Giunta Regionale che la  sottoporra'  a
referendum  consultivo  ai sensi del precedente art. 6 della presente
legge.
   4. La proposta di modifica sara' ritenuta valida se la maggioranza
assoluta dei votanti esprimera' parere favorevole.
   5. La  nuova  denominazione  del  Comune  e'  statuita  con  legge
regionale, su proposta della Giunta Regionale.
   6.  Ai  fini  e  per  gli  effetti  delle  procedure stabilite nel
presente articolo, si intendono validamente assunte le iniziative  di
modifica  gia'  deliberate  dai  Comuni  anteriormente  alla  data di
entrata in vigore della presente legge.