Art. 11.
         Incentivazione per la fusione di due o piu' Comuni
 
   Al fine di favorire la fusione di Comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti o con popolazione superiore, la  Regione  Basilicata
eroga,  per  dieci  anni  successivi  alla  fusione  stessa, oltre ai
contributi dello Stato previsti dal 4› e 5› comma dell'art. 11  della
legge  8  giugno  1990,  n. 142, contributi nella misura che verranno
fissati dal programma di cui ai  precedenti  articoli  3  e  4  della
presente legge.