Art. 11. Incentivazione per la fusione di due o piu' Comuni Al fine di favorire la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o con popolazione superiore, la Regione Basilicata eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, oltre ai contributi dello Stato previsti dal 4 e 5 comma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, contributi nella misura che verranno fissati dal programma di cui ai precedenti articoli 3 e 4 della presente legge.