Art. 12.
                          Unioni di Comuni
 
   1.  La  Regione  promuove le unioni fra Comuni, di cui all'art. 26
della legge 8 giugno 1990, n.  142,  secondo  l'ordine  di  priorita'
previsto  dal  programma  di  cui  ai  precedenti  artt.  3 e 4 della
presente legge.
   2.  Le  Comunita'  Montane possono essere trasformate in Unioni di
Comuni se i Consigli dei Comuni membri deliberano in tal senso.
   3. Alle Unioni di  Comuni  costituite  e  alle  Comunita'  Montane
trasformate  in  Unioni  di Comuni la Regione attribuisce, secondo il
programma di cui ai precedenti artt. 3  e  4,  contributi  finanziari
aggiuntivi   in   proporzione   alla   popolazione  e  all'estensione
territoriale, tenuto conto anche del  numero  e  della  natura  delle
funzioni intercomunali attivate.
   4.  Una  parte  di  tali  contributi potra' essere assegnata sotto
forma di mutui che l'Unione potra' contrarre per la realizzazione  di
strutture  ed  infrastrutture  e  per l'acquisizione di macchine e di
procedure per la gestione dei servizi intercomunali.
 
                               At. 13.
                       Istituzione di Municipi
 
   1. La legge che istituisce nuovi Comuni per effetto della  fusione
di  due  Comuni, o sancisce l'incorporazione di uno o piu' Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un  altro  con  popolazione
superiore,  puo'  determinare  anche  l'istituzione  dei  Municipi in
sostituzione dei Comuni soppressi, ovvero le forme di  partecipazione
e di decentramento a tutela della Comunita' di origine.
   2. Con la stessa legge vengono attribuiti i contributi regionali e
le  altre misure di sostegno assegnate al nuovo Comune, in virtu' del
programma regionale di sviluppo.
   3. Una quota di tali  contributi  potra'  essere  assegnata  sotto
forma  di  contributi in conto interessi per l'ammontare di mutui che
il nuovo Ente potra' contrarre per la realizzazione di  strutture  ed
infrastrutture  per  i Municipi e per l'acquisizione di macchine e di
procedure per la gestione dei servizi intermunicipali.
   4. Il Municipio gestisce nel territorio di competenza i servizi di
base e le altre funzioni delegate dal Comune.
   5. Lo Statuto del Comune  disciplina  le  modalita'  di  elezione,
contestualmente  al  Consiglio  comunale,  di  un  pro-sindaco  e due
consultori da parte dei cittadini residenti nel Municipio, nonche'  i
rapporti fra Comune e Municipio e fra Municipi.