Art. 12. Unioni di Comuni 1. La Regione promuove le unioni fra Comuni, di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo l'ordine di priorita' previsto dal programma di cui ai precedenti artt. 3 e 4 della presente legge. 2. Le Comunita' Montane possono essere trasformate in Unioni di Comuni se i Consigli dei Comuni membri deliberano in tal senso. 3. Alle Unioni di Comuni costituite e alle Comunita' Montane trasformate in Unioni di Comuni la Regione attribuisce, secondo il programma di cui ai precedenti artt. 3 e 4, contributi finanziari aggiuntivi in proporzione alla popolazione e all'estensione territoriale, tenuto conto anche del numero e della natura delle funzioni intercomunali attivate. 4. Una parte di tali contributi potra' essere assegnata sotto forma di mutui che l'Unione potra' contrarre per la realizzazione di strutture ed infrastrutture e per l'acquisizione di macchine e di procedure per la gestione dei servizi intercomunali. At. 13. Istituzione di Municipi 1. La legge che istituisce nuovi Comuni per effetto della fusione di due Comuni, o sancisce l'incorporazione di uno o piu' Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un altro con popolazione superiore, puo' determinare anche l'istituzione dei Municipi in sostituzione dei Comuni soppressi, ovvero le forme di partecipazione e di decentramento a tutela della Comunita' di origine. 2. Con la stessa legge vengono attribuiti i contributi regionali e le altre misure di sostegno assegnate al nuovo Comune, in virtu' del programma regionale di sviluppo. 3. Una quota di tali contributi potra' essere assegnata sotto forma di contributi in conto interessi per l'ammontare di mutui che il nuovo Ente potra' contrarre per la realizzazione di strutture ed infrastrutture per i Municipi e per l'acquisizione di macchine e di procedure per la gestione dei servizi intermunicipali. 4. Il Municipio gestisce nel territorio di competenza i servizi di base e le altre funzioni delegate dal Comune. 5. Lo Statuto del Comune disciplina le modalita' di elezione, contestualmente al Consiglio comunale, di un pro-sindaco e due consultori da parte dei cittadini residenti nel Municipio, nonche' i rapporti fra Comune e Municipio e fra Municipi.