Art. 14.
                          Norma finanziaria
 
   1.   L'onere  derivante  dalla  presente  legge,  valutato  in  L.
20.000.000 per l'esercizio finanziario 1993, fara' carico ad apposito
capitolo cosi' denominato:
   "Contributi della Regione per la fusione e l'istituzione di  nuovi
Comuni".
   2. Allo stanziamento di cui al comma precedente si provvedera' con
storno dal cap. 7421 "Fondo per le spese impreviste".
   3.  Per  gli esercizi finanziari successivi al 1993 si provvedera'
alla quantificazione dell'occorrente spesa con le leggi di bilancio.
   4.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio  finanziario 1993 e' introdotta la seguente variazione di
competenza e di cassa:
 
 
   In aumento:
                                                             L i r e
   Cap.  175  (cosi'  modificato):  Contributi  della  Regione per la
fusione e l'istituzione di nuovi
Comuni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      20.000.000
   Cap. 7421 - Fondo per le spese impreviste  . . . .      20.000.000