Art. 14. Norma finanziaria 1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1993, fara' carico ad apposito capitolo cosi' denominato: "Contributi della Regione per la fusione e l'istituzione di nuovi Comuni". 2. Allo stanziamento di cui al comma precedente si provvedera' con storno dal cap. 7421 "Fondo per le spese impreviste". 3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1993 si provvedera' alla quantificazione dell'occorrente spesa con le leggi di bilancio. 4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e' introdotta la seguente variazione di competenza e di cassa: In aumento: L i r e Cap. 175 (cosi' modificato): Contributi della Regione per la fusione e l'istituzione di nuovi Comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 Cap. 7421 - Fondo per le spese impreviste . . . . 20.000.000