Art. 2.
             Modificazioni delle Circoscrizioni Comunali
 
   Si da' luogo a modificazione  delle  Circoscrizioni  Comunali  nei
seguenti casi:
     a) erezione in Comune autonomo di una o piu' frazioni o borgate,
mediante distacco dal Comune di origine;
     b)  erezione in Comune autonomo di una o piu' frazioni o borgate
appartenenti  a  Comuni  diversi  nella  stessa  provincia,  mediante
distacco dai Comuni di origine;
     c)   distacco  di  una  frazione  o  borgata  da  un  Comune  ed
aggregazione ad un Comune contermine della stessa provincia;
     d) fusione di due o piu' Comuni della stessa  provincia,  ovvero
incorporazione  di  un  Comune,  con  popolazione  inferiore  a 5.000
abitanti, in un altro Comune della stessa provincia  con  popolazione
superiore a tale limite.