Art. 2. Modificazioni delle Circoscrizioni Comunali Si da' luogo a modificazione delle Circoscrizioni Comunali nei seguenti casi: a) erezione in Comune autonomo di una o piu' frazioni o borgate, mediante distacco dal Comune di origine; b) erezione in Comune autonomo di una o piu' frazioni o borgate appartenenti a Comuni diversi nella stessa provincia, mediante distacco dai Comuni di origine; c) distacco di una frazione o borgata da un Comune ed aggregazione ad un Comune contermine della stessa provincia; d) fusione di due o piu' Comuni della stessa provincia, ovvero incorporazione di un Comune, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in un altro Comune della stessa provincia con popolazione superiore a tale limite.