Art. 3.
         Programma di modifica delle Circoscrizioni Comunali
                       e di fusione dei Comuni
 
   1.  Il  Consiglio  Regionale  predispone, su proposta della Giunta
Regionale, sentita la delegazione regionale dell'ANCI,  un  programma
di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione di Comuni, con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando alle comunita' di
origine  adeguate  forme  di  partecipazione  e  di decentramento dei
servizi.
   2. Il programma di cui al  comma  precedente  e'  aggiornato  ogni
cinque  anni  dal  Consiglio  Regionale,  su  proposta  della  Giunta
Regionale, sentita la delegazione regionale dell'ANCI.