Art. 3. Programma di modifica delle Circoscrizioni Comunali e di fusione dei Comuni 1. Il Consiglio Regionale predispone, su proposta della Giunta Regionale, sentita la delegazione regionale dell'ANCI, un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione di Comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando alle comunita' di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 2. Il programma di cui al comma precedente e' aggiornato ogni cinque anni dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentita la delegazione regionale dell'ANCI.