Art. 4.
                        Ambiti del programma
 
   1.  Il  programma  di  modifica delle Circoscrizioni Comunali e di
fusione dei Comuni dovra' tener  conto  delle  opzioni  espresse  dai
Piani  territoriali di coordinamento approvati dalle Province e dalle
Unioni di Comuni, eventualmente  costituite  ai  sensi  dell'art.  26
della  legge  8  giugno  1990,  n. 142, e sara' informato ai seguenti
principi generali:
     a) le modificazioni delle Circoscrizioni Comunali, le fusioni  e
le  incorporazioni  devono riguardare Comuni confinanti salvo deroghe
motivate e devono appartenere alla stessa provincia;
     b)  le  modificazioni  delle  Circoscrizioni  Comunali  che  non
coinvolgono frazioni o borgate devono essere giustificate da esigenze
di  migliore  gestione  del  territorio  e  dei servizi ai fini dello
sviluppo economico e sociale delle Comunita' locali;
     c) le modificazioni delle Circoscrizioni Comunali per effetto di
distacco o di aggregazione di frazioni o di borgate,  di  fusioni  od
incorporazioni  di  Comuni  devono  essere  giustificate da obiettive
ragioni di omogeneita' territoriale, socio-economica  e/o  culturale,
dall'esistenza  di infrastrutture e di servizi adeguati, ovvero dalla
possibilita'   di   operare   una   soddisfacente   integrazione   ed
articolazione degli stessi sul territorio interessato.
   2. Il programma di cui al primo comma dovra' prevedere:
     a)  quali  Comunita'  Montane  possono dar luogo alla fusione di
tutti o parte dei Comuni  membri  o  possono  essere  trasformate  in
Unioni di Comuni;
     b)  l'ordine  di  priorita'  nell'adozione  dei provvedimenti di
competenza della Regione;
     c) i criteri per  l'attribuzione  dei  contributi  regionali  di
incentivazione delle fusioni e delle unioni dei Comuni.