Art. 4. Ambiti del programma 1. Il programma di modifica delle Circoscrizioni Comunali e di fusione dei Comuni dovra' tener conto delle opzioni espresse dai Piani territoriali di coordinamento approvati dalle Province e dalle Unioni di Comuni, eventualmente costituite ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sara' informato ai seguenti principi generali: a) le modificazioni delle Circoscrizioni Comunali, le fusioni e le incorporazioni devono riguardare Comuni confinanti salvo deroghe motivate e devono appartenere alla stessa provincia; b) le modificazioni delle Circoscrizioni Comunali che non coinvolgono frazioni o borgate devono essere giustificate da esigenze di migliore gestione del territorio e dei servizi ai fini dello sviluppo economico e sociale delle Comunita' locali; c) le modificazioni delle Circoscrizioni Comunali per effetto di distacco o di aggregazione di frazioni o di borgate, di fusioni od incorporazioni di Comuni devono essere giustificate da obiettive ragioni di omogeneita' territoriale, socio-economica e/o culturale, dall'esistenza di infrastrutture e di servizi adeguati, ovvero dalla possibilita' di operare una soddisfacente integrazione ed articolazione degli stessi sul territorio interessato. 2. Il programma di cui al primo comma dovra' prevedere: a) quali Comunita' Montane possono dar luogo alla fusione di tutti o parte dei Comuni membri o possono essere trasformate in Unioni di Comuni; b) l'ordine di priorita' nell'adozione dei provvedimenti di competenza della Regione; c) i criteri per l'attribuzione dei contributi regionali di incentivazione delle fusioni e delle unioni dei Comuni.