Art. 5. Erezione di una frazione in Comune autonomo 1. Possono essere eretti in Comune autonomo una o piu' frazioni territorialmente contigue con una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, che dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano dislocate in aree fortemente decentrate rispetto al Capoluogo del Comune a cui appartengono, purche' la parte residua del Comune, da cui le frazioni si distaccano, conservi anch'essa una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi. 2. L'iniziativa della legge regionale per l'erogazione in Comune autonomo spetta ai soggetti indicati all'art. 40 dello Statuto regionale.