Art. 5.
             Erezione di una frazione in Comune autonomo
 
   1.  Possono  essere  eretti in Comune autonomo una o piu' frazioni
territorialmente contigue con una popolazione non inferiore a  10.000
abitanti,  che  dispongano  di  mezzi  sufficienti  per provvedere ai
pubblici servizi e siano  dislocate  in  aree  fortemente  decentrate
rispetto al Capoluogo del Comune a cui appartengono, purche' la parte
residua  del  Comune,  da  cui  le  frazioni  si distaccano, conservi
anch'essa una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e  disponga
di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.
   2.  L'iniziativa  della legge regionale per l'erogazione in Comune
autonomo spetta  ai  soggetti  indicati  all'art.  40  dello  Statuto
regionale.