Art. 6. Procedimento per l'erezione in Comune autonomo di una frazione 1. A seguito della presentazione di una proposta di legge, in uno dei modi indicati dall'ultimo comma del precedente art. 5, la Giunta Regionale, sentito il parere del Consiglio Comunale dal quale la frazione viene distaccata, raccoglie i pareri tecnici in ordine alla effettiva disponibilita' dei mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi da parte della frazione che si intende ereggere a Comune autonomo. 2. Dopo l'espletamento delle formalita' indicate nel comma precedente, la Giunta Regionale sottopone la proposta di legge a ref- erendum consultivo al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini interessati nel procedimento di costituzione del nuovo Comune. 3. Il referendum consultivo e' indetto dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, e si effettua mediante votazione in giornata festiva. 4. Il decreto del Presidente della Giunta deve essere emanato almeno trenta giorni prima della votazione. 5. Partecipano al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni interessati per la elezione della Camera dei Deputati. 6. Il referendum consultivo e' valido se vi partecipa la maggioranza assoluta degli elettori.