Art. 6.
   Procedimento per l'erezione in Comune autonomo di una frazione
 
   1.  A seguito della presentazione di una proposta di legge, in uno
dei modi indicati dall'ultimo comma del precedente art. 5, la  Giunta
Regionale,  sentito  il  parere  del  Consiglio Comunale dal quale la
frazione viene distaccata, raccoglie i pareri tecnici in ordine  alla
effettiva  disponibilita'  dei  mezzi  sufficienti  per provvedere ai
pubblici servizi da parte della frazione che si  intende  ereggere  a
Comune autonomo.
   2.   Dopo  l'espletamento  delle  formalita'  indicate  nel  comma
precedente, la Giunta Regionale sottopone la proposta di legge a ref-
erendum consultivo  al  fine  di  assicurare  la  partecipazione  dei
cittadini  interessati  nel  procedimento  di  costituzione del nuovo
Comune.
   3. Il referendum consultivo e' indetto dal Presidente della Giunta
Regionale, con proprio decreto, e si effettua mediante  votazione  in
giornata festiva.
   4.  Il  decreto  del  Presidente  della Giunta deve essere emanato
almeno trenta giorni prima della votazione.
   5. Partecipano al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune o dei  Comuni  interessati  per  la
elezione della Camera dei Deputati.
   6.   Il  referendum  consultivo  e'  valido  se  vi  partecipa  la
maggioranza assoluta degli elettori.