Art. 7.
                      Aggregazioni di frazioni
 
   1. Nel caso di proposta di legge, che prevede il distacco  di  una
frazione  da  un  Comune per essere aggregata ad un altro Comune o la
modificazione dei confini comunali, devono essere acquisiti i  pareri
dei  Comuni  interessati  sotto forma di deliberazione dei rispettivi
Consigli comunali.
   2. Successivamente all'espletamento delle formalita' indicate  nel
comma  precedente, la Giunta Regionale sottopone la proposta di legge
a referendum consultivo a cui partecipano i cittadini iscritti  nelle
liste elettorali dei Comuni interessati.
   3.  Il  referendum  si  svolge  secondo  le modalita' previste dal
precedente art. 6.