Art. 7. Aggregazioni di frazioni 1. Nel caso di proposta di legge, che prevede il distacco di una frazione da un Comune per essere aggregata ad un altro Comune o la modificazione dei confini comunali, devono essere acquisiti i pareri dei Comuni interessati sotto forma di deliberazione dei rispettivi Consigli comunali. 2. Successivamente all'espletamento delle formalita' indicate nel comma precedente, la Giunta Regionale sottopone la proposta di legge a referendum consultivo a cui partecipano i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati. 3. Il referendum si svolge secondo le modalita' previste dal precedente art. 6.