Art. 8. Fusione di uno o piu' Comuni 1. Due o piu' Comuni territorialmente contigui, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono fondersi tra di loro in un unico Comune o con Comuni di popolazione superiore. 2. Le deliberazioni di proposta di fusione di uno o piu' Comuni, approvati dai rispettivi Consigli comunali, a maggioranza assoluta, rese esecutive, devono essere trasmesse al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data della adozione che ne verifica la rispondenza al programma regionale previsto dall'art. 3. 3. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono contenere l'elenco dei Comuni che intendono fondersi in un unico Comune, la delimitazione cartografica dei confini, la denominazione che dovra' assumere il nuovo Comune, nonche' le forme di partecipazione e di decentramento che si intendono conferire alle Comunita' di origine.