Art. 8.
                    Fusione di uno o piu' Comuni
 
   1. Due o piu' Comuni territorialmente  contigui,  con  popolazione
inferiore  a 5.000 abitanti, possono fondersi tra di loro in un unico
Comune o con Comuni di popolazione superiore.
   2. Le deliberazioni di proposta di fusione di uno o  piu'  Comuni,
approvati  dai  rispettivi Consigli comunali, a maggioranza assoluta,
rese esecutive, devono essere trasmesse al  Presidente  della  Giunta
Regionale  entro  trenta  giorni  dalla  data  della  adozione che ne
verifica la rispondenza al programma regionale previsto dall'art. 3.
   3. Le deliberazioni di cui al comma  precedente  devono  contenere
l'elenco  dei  Comuni  che  intendono fondersi in un unico Comune, la
delimitazione cartografica dei confini, la denominazione  che  dovra'
assumere  il  nuovo  Comune,  nonche' le forme di partecipazione e di
decentramento che si intendono conferire alle Comunita' di origine.