Art. 9.
                      Procedimento legislativo
 
   1. La proposta  per  la  modifica  delle  Circoscrizioni  Comunali
sottoposte   a   referendum   e'  valida  e  potra'  avere  corso  se
corrispondente alla volonta' espressa dalla maggioranza assoluta  dei
votanti.  In caso contrario si avra' per decaduta e non potra' essere
riproposta  prima  che  siano  trascorsi cinque anni dalla data della
proclamazione dei risultati.
   2. La legge regionale istitutiva del nuovo Comune ne stabilisce  i
confini  e  la  denominazione  nonche'  l'eventuale inserimento nelle
Comunita' Montane previa verifica dei requisiti previsti dalla legge.
   3. In caso di incorporazione, aggregazione e fusione ne  determina
i confini.
   4.  La  legge  istitutiva regionale stabilisce le modalita' per la
definizione dei rapporti patrimoniali o comunque relativi  ai  Comuni
di  nuova  istituzione  o  agli  altri  casi  di cui all'art. 2 della
presente legge.