Art. 9. Procedimento legislativo 1. La proposta per la modifica delle Circoscrizioni Comunali sottoposte a referendum e' valida e potra' avere corso se corrispondente alla volonta' espressa dalla maggioranza assoluta dei votanti. In caso contrario si avra' per decaduta e non potra' essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della proclamazione dei risultati. 2. La legge regionale istitutiva del nuovo Comune ne stabilisce i confini e la denominazione nonche' l'eventuale inserimento nelle Comunita' Montane previa verifica dei requisiti previsti dalla legge. 3. In caso di incorporazione, aggregazione e fusione ne determina i confini. 4. La legge istitutiva regionale stabilisce le modalita' per la definizione dei rapporti patrimoniali o comunque relativi ai Comuni di nuova istituzione o agli altri casi di cui all'art. 2 della presente legge.