Art. 2.
             Procedure di verifica delle offerte anomale
 
   Il   soggetto   appaltante  esclude  dalla  gara  le  offerte  che
presentano una percentuale di  ribasso  superiore  alla  media  delle
percentuali   delle   offerte  ammesse,  incrementate  di  un  valore
percentuale non inferiore al 5% senza osservare la procedura  di  cui
all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
   La  previsione dell'esclusione di cui al comma 1 nonche' il valore
percentuale di incremento della media  debbono  essere  indicati  nel
bando o avviso di gara.
   La  disposizione  di  cui  al precedente primo comma non si aplica
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.