Art. 2. Procedure di verifica delle offerte anomale Il soggetto appaltante esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementate di un valore percentuale non inferiore al 5% senza osservare la procedura di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La previsione dell'esclusione di cui al comma 1 nonche' il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La disposizione di cui al precedente primo comma non si aplica qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.