Art. 3. Commissioni di gara L'art. 9 della legge regionale n. 27 del 27 agosto 1990 e' cosi' sostituito: "Le commissioni che si costituiscono per l'aggiudicazione delle gare relative a tutte le opere da realizzarsi in base a programmi e/o finanziamenti regionali dovranno essere cosi' composte: a) dal presidente: uno dei membri della commissione di cui alla successiva lett. b), sorteggiato tra gli stessi all'inizio della prima riunione; b) da quattro esperti sorteggiati tra tutti gli iscritti agli albi provinciali degli ingegneri e degli architetti di Potenza e di Matera con almeno 5 anni di anzianita' di iscrizione, di cui uno almeno ingegnere civile. c) da un amministrativo con funzioni di segretario sorteggiato fra tutti gli iscritti all'albo degli avvocati della provincia di Matera e Potenza con una anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni. I sorteggi di cui sopra saranno effettuati dal Presidente dell'ente attuatore o suo sostituto in presenza di chiunque si presenti nella sede dell'ente alle ore 10 del giorno successivo a quello fissato come termine per la presentazione delle offerte. I compensi per i membri delle commissioni saranno determinati, in proporzione all'importo di gara, tra un minimo di 500 mila lire ed un massimo di 3 milioni. I componenti della commissione non devono in alcun modo, diretto o indiretto, essere interessati ad una qualsiasi delle fasi di progettazione, esecuzione, collaudo e vigilanza dell'opera.