Art. 3.
                         Commissioni di gara
 
   L'art. 9 della legge regionale n. 27 del 27 agosto 1990  e'  cosi'
sostituito: "Le commissioni che si costituiscono per l'aggiudicazione
delle  gare  relative  a  tutte  le  opere  da  realizzarsi in base a
programmi e/o finanziamenti regionali dovranno essere cosi' composte:
     a) dal presidente: uno dei membri della commissione di cui  alla
successiva  lett.  b),  sorteggiato  tra  gli stessi all'inizio della
prima riunione;
     b) da quattro esperti sorteggiati tra tutti  gli  iscritti  agli
albi  provinciali  degli ingegneri e degli architetti di Potenza e di
Matera con almeno 5 anni di anzianita'  di  iscrizione,  di  cui  uno
almeno ingegnere civile.
     c)  da  un amministrativo con funzioni di segretario sorteggiato
fra tutti gli iscritti all'albo degli  avvocati  della  provincia  di
Matera  e  Potenza  con una anzianita' di iscrizione di almeno cinque
anni.
   I  sorteggi  di  cui  sopra  saranno  effettuati  dal   Presidente
dell'ente  attuatore  o  suo  sostituto  in  presenza  di chiunque si
presenti nella sede dell'ente alle ore 10  del  giorno  successivo  a
quello fissato come termine per la presentazione delle offerte.
   I  compensi per i membri delle commissioni saranno determinati, in
proporzione all'importo di gara, tra un minimo di 500 mila lire ed un
massimo di 3 milioni.
   I componenti della commissione non devono in alcun modo, diretto o
indiretto,  essere  interessati  ad  una  qualsiasi  delle  fasi   di
progettazione, esecuzione, collaudo e vigilanza dell'opera.