Art. 10. Attivita' di verifica 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 266 del 1991, gli assessorati competenti in relazione ai vari settori di attivita' delle organizzazioni di volontariato possono effettuare visite ispettive presso le sedi delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, ai fine di verificare: a) l'effettivo svolgimento delle attivita' di volontariato; b) il riscontro sull'effettiva marginalita' delle attivita' commerciali e produttive; c) il rispetto dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 266 del 1991, sui limiti ai contratti di lavoro subordinato od autonomo stipulabili dalle organizzazioni di volontariato. 2. In occasione delle visite ispettive le organizzazioni di volontariato sono tenute a mettere a disposizione i libri contabili, i registri e tutti i documenti ritenuti utili che verranno richiesti. 3. Di ogni visita ispettiva e' redatto, in triplice copia, processo verbale, sottoscritto da chi effettua l'ispezione e dal rappresentante legale dell'organizzazione, che puo' farvi iscrivere le proprie osservazioni. 4. Una copia del processo verbale e' trasmessa alla Presidenza della Giunta, per gli effetti di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dalla sua formulazione. Un'altra copia e' consegnata al rappresentante legale dell'organizzazione.