Art. 10.
                        Attivita' di verifica
 
   1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 266 del 1991,
gli  assessorati competenti in relazione ai vari settori di attivita'
delle  organizzazioni  di  volontariato  possono  effettuare   visite
ispettive   presso  le  sedi  delle  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nel Registro, ai fine di verificare:
     a) l'effettivo svolgimento delle attivita' di volontariato;
     b) il  riscontro  sull'effettiva  marginalita'  delle  attivita'
commerciali e produttive;
     c)  il rispetto dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 266 del
1991, sui limiti ai  contratti  di  lavoro  subordinato  od  autonomo
stipulabili dalle organizzazioni di volontariato.
   2.  In  occasione  delle  visite  ispettive  le  organizzazioni di
volontariato sono tenute a mettere a disposizione i libri  contabili,
i registri e tutti i documenti ritenuti utili che verranno richiesti.
   3.  Di  ogni  visita  ispettiva  e'  redatto,  in  triplice copia,
processo verbale, sottoscritto da  chi  effettua  l'ispezione  e  dal
rappresentante  legale  dell'organizzazione, che puo' farvi iscrivere
le proprie osservazioni.
   4. Una copia del processo verbale  e'  trasmessa  alla  Presidenza
della  Giunta,  per  gli  effetti di cui all'articolo 8, entro trenta
giorni dalla  sua  formulazione.  Un'altra  copia  e'  consegnata  al
rappresentante legale dell'organizzazione.