Art. 11.
                          Registro comunale
 
   1.  Presso  ogni  comune  e'  istituito,  quale  articolazione del
Registro regionale, il Registro delle organizzazioni di  volontariato
aventi sede legale nel comune medesimo.
   Per  i fini di cui al comma precedente la Presidenza della Giunta,
entro centottanta giorni dall'istituzione del Registro  regionale  di
cui   all'articolo  5,  comunica  a  ciascun  comune  l'elenco  delle
organizzazioni  di  volontariato  aventi  sede  legale   nel   comune
medesimo.   Annualmente   la  Presidenza  della  Giunta  comunica  le
variazioni intervenute.
   3. Il comune puo' certificare, su richiesta  delle  organizzazioni
aventi  sede  nel  suo  ambito territoriale, l'iscrizione al Registro
regionale del volontariato ai fini e per gli effetti  previsti  dagli
articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.