Art. 11. Registro comunale 1. Presso ogni comune e' istituito, quale articolazione del Registro regionale, il Registro delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel comune medesimo. Per i fini di cui al comma precedente la Presidenza della Giunta, entro centottanta giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'articolo 5, comunica a ciascun comune l'elenco delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel comune medesimo. Annualmente la Presidenza della Giunta comunica le variazioni intervenute. 3. Il comune puo' certificare, su richiesta delle organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale, l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.