Art. 12.
                           Norme contabili
 
   1.  I  bilanci  consuntivi  annuali,  comprensivi  del  rendiconto
economico e  dello  stato  patrimoniale  delle  organizzazioni,  sono
redatti  sulla  base  di  uno  schema  tipo  approvato  dalla  Giunta
regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge.