Art. 14.
          Modalita' di accesso alle strutture ed ai servizi
                  pubblici o privati convenzionati
 
   1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' le organizzazioni di
volontariato  hanno  diritto di accedere alle strutture ed ai servizi
pubblici o convenzionati della Regione e degli enti locali.
   2. Le modalita' di accesso sono  disciplinate  attraverso  accordi
tra  l'ente gestore della struttura o del servizio e l'organizzazione
di   volontariato,   redatti    secondo    schemi-tipo    predisposti
dall'assessore regionale competente per materia, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   3. Gli schemi-tipo prevedono, inoltre, norme volte a garantire:
     a)  il  rispetto  da  parte  del  volontario  delle  leggi e dei
regolamenti interni relativi  all'attivita'  della  struttura  o  del
servizio;
     b)  la  riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di
appartenenza;
     c) il rispetto della liberta',  della  dignita'  personale,  dei
diritti,   delle  convinzioni  e  della  riservatezza  degli  utenti,
compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.