Art. 14. Modalita' di accesso alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati 1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' le organizzazioni di volontariato hanno diritto di accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati della Regione e degli enti locali. 2. Le modalita' di accesso sono disciplinate attraverso accordi tra l'ente gestore della struttura o del servizio e l'organizzazione di volontariato, redatti secondo schemi-tipo predisposti dall'assessore regionale competente per materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Gli schemi-tipo prevedono, inoltre, norme volte a garantire: a) il rispetto da parte del volontario delle leggi e dei regolamenti interni relativi all'attivita' della struttura o del servizio; b) la riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di appartenenza; c) il rispetto della liberta', della dignita' personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.