Art. 20. Osservatorio regionale del volontariato 1. Presso la Presidenza della Giunta e' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato. 2. L'Osservatorio e' composto da: a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, con funzioni di Presidente; b) quattro rappresentanti dei coordinamenti del volontariato presenti in almeno tre provincie, designati dalla conferenza dei presidenti dei coordinamenti; c) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, designati dall'Assemblea generale del volontariato di cui al precedente art. 19. 3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni: a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio sui progetti di legge, sugli atti di programmazione e su altri provvedimenti che interessano le attivita' e le organizzazioni di volontariato; b) formula osservazioni e proposte sul programma previsto dall'art. 18; c) promuove iniziative di pubblicizzazione e di informazione sulle attivita' del volontariato; d) promuove studi e ricerche utili allo svolgimento del volontariato; e) studia le caratteristiche e l'andamento delle convenzioni. 4. L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, nonche' quando lo richieda la meta' piu' uno dei suoi componenti. 5. La prima riunione dell'Osservatorio e' convocata dal Presidente nei 60 giorni successivi alla prima convocazione dell'Assemblea generale del volontariato. 6. La segreteria dell'Osservatorio e' assicurata dagli uffici della Presidenza della Giunta regionale. 7. Ai componenti l'Osservatorio spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori. 8. L'osservatorio dura in carica 3 anni.