Art. 20.
               Osservatorio regionale del volontariato
 
   1. Presso la Presidenza della Giunta e'  istituito  l'Osservatorio
regionale del volontariato.
   2. L'Osservatorio e' composto da:
     a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, con funzioni di
Presidente;
     b)  quattro  rappresentanti  dei  coordinamenti del volontariato
presenti in almeno tre  provincie,  designati  dalla  conferenza  dei
presidenti dei coordinamenti;
     c)  otto  rappresentanti  delle  organizzazioni di volontariato,
designati  dall'Assemblea  generale  del  volontariato  di   cui   al
precedente art. 19.
   3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
     a)  formula  osservazioni  e proposte alla Giunta e al Consiglio
sui progetti di legge,  sugli  atti  di  programmazione  e  su  altri
provvedimenti  che  interessano  le  attivita' e le organizzazioni di
volontariato;
     b)  formula  osservazioni  e  proposte  sul  programma  previsto
dall'art. 18;
     c)  promuove  iniziative  di  pubblicizzazione e di informazione
sulle attivita' del volontariato;
     d)  promuove  studi  e  ricerche  utili  allo  svolgimento   del
volontariato;
     e) studia le caratteristiche e l'andamento delle convenzioni.
   4.  L'Osservatorio  si  riunisce  su  convocazione  del Presidente
almeno due volte l'anno, nonche' quando lo richieda la meta' piu' uno
dei suoi componenti.
   5. La prima riunione dell'Osservatorio e' convocata dal Presidente
nei 60  giorni  successivi  alla  prima  convocazione  dell'Assemblea
generale del volontariato.
   6.  La  segreteria  dell'Osservatorio  e'  assicurata dagli uffici
della Presidenza della Giunta regionale.
   7. Ai componenti l'Osservatorio spetta  il  rimborso  delle  spese
vive sostenute per la partecipazione ai lavori.
   8. L'osservatorio dura in carica 3 anni.