Art. 23.
                 Norme di integrazione e di modifica
             della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3
       (Interventi regionali in materia di protezione civile)
 
   1. E' abrogato l'art. 16 della legge regionale n. 3/89.
   2.  Entro 60 giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui
all'art. 5 della presente legge, il  competente  Assessorato  procede
d'ufficio   alla  trasmissione  presso  la  Presidenza  della  Giunta
dell'elenco  delle  associazioni  gia'  iscritte  all'Albo   previsto
dall'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 3/89.
   3.  L'efficacia della reiscrizione al Registro effettuata ai sensi
del comma  precedente  decorre  dalla  data  della  prima  iscrizione
all'Albo previsto dal comma 1 del citato art. 16.
   4.  Le organizzazioni operanti nel settore della protezione civile
devono allegare alla  domanda  di  iscrizione  al  Registro,  di  cui
all'art.  5  della  presente  legge,  una  dichiarazione  del  legale
rappresentante attestante  la  piena  e  costante  disposnibilita'  a
concorrere,  nell'ambito  del territorio regionale, alle attivita' di
protezione civile a richiesta e in conformita' con le direttive delle
autorita' competenti, specificando le prestazioni che  l'associazione
e'  in  grado  di offrire e le specializzazioni e le professionalita'
dei soci risultanti da attestati di organi o enti a cio'  autorizzati
dalla vigente legislazione.