Art. 23. Norme di integrazione e di modifica della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile) 1. E' abrogato l'art. 16 della legge regionale n. 3/89. 2. Entro 60 giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'art. 5 della presente legge, il competente Assessorato procede d'ufficio alla trasmissione presso la Presidenza della Giunta dell'elenco delle associazioni gia' iscritte all'Albo previsto dall'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 3/89. 3. L'efficacia della reiscrizione al Registro effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all'Albo previsto dal comma 1 del citato art. 16. 4. Le organizzazioni operanti nel settore della protezione civile devono allegare alla domanda di iscrizione al Registro, di cui all'art. 5 della presente legge, una dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena e costante disposnibilita' a concorrere, nell'ambito del territorio regionale, alle attivita' di protezione civile a richiesta e in conformita' con le direttive delle autorita' competenti, specificando le prestazioni che l'associazione e' in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalita' dei soci risultanti da attestati di organi o enti a cio' autorizzati dalla vigente legislazione.