Art. 4.
                   Organizzazioni di volontariato
 
   1. E' considerato organizzazione di  volontariato  ogni  organismo
liberamente  costituito  al  fine  di  svolgere  l'attivita'  di  cui
all'articolo 3, che si avvalga  in  modo  determinante  e  prevalente
delle   prestazioni   personali  volontarie  e  gratuite  dei  propri
aderenti.
   2. Le organizzazioni di volontariato  possono  assumere  la  forma
giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini,
salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
   3.  Negli  accordi  degli  aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice  civile  per  le  diverse
forme   giuridiche   che   l'organizzazione   assume,  devono  essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la  democraticita'
della  struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associa-
tive nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e  di  esclusione  di  questi  ultimi,  i  loro
obblighi  e  diritti.  Devono  essere altresi' stabiliti l'obbligo di
formazione del  bilancio,  dal  quale  devono  risultare  i  beni,  i
contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
   4.  Le  organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti  o   avvalersi   di   prestazioni   di   lavoro   autonomo
esclusivamente  nei  limiti  necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita'  da  esse
svolte.
   5.   Le  organizzazioni  svolgono  le  attivita'  di  volontariato
mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi  previsti  dalla
legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.